Non profit

Cancellazioni dall’anagrafe onlus, va chiesto il parere all’agenzia

La richiesta per la onlus per procedere alla cancellazione dall'Anagrafe é essenziale. S.Pettinato e A.Cuonzo

di Redazione

Dopo una verifica fiscale, la Direzione regionale delle entrate (Dre) ha emesso un provvedimento di cancellazione dall?Anagrafe onlus senza chiedere il parere preventivo alla Agenzia per le onlus. Possiamo difenderci? La richiesta, da parte della Dre del parere preventivo all?Agenzia per le onlus per procedere alla cancellazione dall?Anagrafe, è essenziale per la correttezza del procedimento. Nel caso in cui la richiesta non vi sia stata, o sia stata successiva all?emissione del provvedimento di cancellazione, il contribuente può impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Dre che lo ha emesso, con le modalità previste dal dlgs. 546/92 (cfr. circ. 14/E del 26- 2- 03). Il contenzioso tributario così istauratosi potrebbe agevolmente risolversi a favore del contribuente alla luce dei precedenti(vedi Ctp Ancona 27 -9 – 2004, n. 106 e Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 13087/2004). Rimarrebbe pur sempre in piedi la possibilità per la competente Dre, dopo l?annullamento della cancellazione, di richiedere il parere all?Agenzia per le Onlus e, una volta ottenuto, emettere un nuovo provvedimento di cancellazione dall?Anagrafe pur sempre impugnabile da parte del contribuente, questa volta però per le motivazioni che lo stesso dovrà contenere in fatto di carenza dei requisiti qualificatori ai fini della disciplina delle onlus.

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